Pensione di invalidità: cos’è e a chi spetta?

feb 03. 2021

Parlare di pensione di invalidità può generare molta confusione. E’ bene chiarire che non esiste una “pensione di invalidità”. Esiste un insieme di prestazioni assistenziali o previdenziali che possono essere erogate a chi viene dichiarato invalido. Questo articolo ha lo scopo di chiarire i dubbi che ci si pone sul tema pensione di invalidità.

L’approfondimento è a cura di Livia Passalacqua, avvocato dello Studio Legale Poretti Passalacqua e fondatrice di Formula Terza Età.

L’articolo 38 della Costituzione italiana afferma che ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. L’attuazione di tale principio si traduce, nelle leggi ordinarie, in una serie di benefici economici in favore di coloro che si trovano in situazioni di inabilità

Il nostro ordinamento ha predisposto sia prestazioni di tipo assistenziale, come le invalidità civili, che vengono riconosciute a tutti i cittadini invalidi a prescindere dall’impiego; sia prestazioni previdenziali, che richiedono invece, al fine del loro riconoscimento, che il beneficiario sia un lavoratore che versa i contributi. 

Le due tipologie di prestazioni convivono in un regime di compatibilità-incompatibilità, infatti il conseguimento di una determinata prestazione di invalidità previdenziale, può determinare l’impossibilità di cumulare la prestazione civile, e viceversa. Ecco perché prima di richiederle è bene interfacciarsi con un professionista che possa consigliare quali prestazioni chiedere. In ogni caso, per ottenere le prestazioni (previdenziali o assistenziali) previste dalla legge, è necessario acquisire lo status di “invalido civile”: la Legge richiede che il beneficiario sia dichiarato invalido civile dal medico di base, il quale dovrà fornire un certificato medico attestante la patologia che affligge il richiedente. Ottenuto il certificato medico, è possibile rivolgersi all’INPS per inoltrare la domanda di invalidità. Sarà poi l’INPS a sottoporre il richiedente all’accertamento sanitario al fine di determinare il grado di invalidità.

Scopriamo ora più nel dettaglio quali sono le forme di prestazioni assistenziali e previdenziali.

Per gli invalidi civili: le forme di pensioni assistenziali

a) La pensione di inabilità (invalidi civili totali)

La pensione di invalidità civile (o, pensione di inabilità) ai sensi della L. 118 del 1971 consiste nel pagamento di una somma di denaro a favore di mutilati ed invalidi civili fra i 18 ed i 67 anni, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia un’invalidità pari al 100%. Dal sessantasettesimo anno in poi, la pensione di invalidità civile si trasforma automaticamente in “assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile”. Affinché sia riconosciuta la prestazione assistenziale è necessario che il soggetto sia dichiarato invalido civile.

A quanto ammonta la pensione di invalidità e quali sono le sue caratteristiche

La prestazione è concessa per 13 mensilità, non è reversibile ai superstiti (ciò significa che quando il beneficiario muore, l’ex coniuge non potrà continuare a beneficiarne) ed è pari, per il 2020, a € 286,81 al mese. Ai sensi dell’articolo 70 comma 6 della Legge 288/2000 è possibile un aumento pari a € 10,33 al mese per tredici mensilità, qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo stabilito dalle leggi, che per l’anno 2021 ammonta a € 16.982,49.

I requisiti per avere diritto alla pensione di invalidità civile

Come già detto, il primo requisito è quello di essere dichiarato invalido dalla commissione INPS.

È poi la Legge a stabilire i limiti reddituali per poterla ottenere: per l’anno 2021 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a € 16.982,49. Pensione di invalidità civile: la compatibilità con l’attività lavorativa, previdenza, e altre prestazioni assistenziali

La pensione di invalidità civile è compatibile con le altre prestazioni a carattere previdenziale, con la pensione di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità, l’indennità di accompagnamento. Inoltre, è compatibile con l’attività lavorativa nella misura in cui da questa non derivi un reddito superiore a quello stabilito dalla Legge. Non è invece compatibile con altre prestazioni assistenziali che si riferiscano alla stessa patologia. 

b) L’assegno di invalidità civile (invalidi parziali)

I soggetti che sono stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità fra il 74% ed il 99%, ed abbiano una età compresa fra i 18 ed i 67 anni,  hanno diritto all’assegno di invalidità civile. Per la sua erogazione, ancora una volta non è richiesto né un rapporto assicurativo, né un contributivo: è sufficiente che vengano rispettati i requisiti reddituali. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2020, a € 286,81 al mese e non è soggetta al prelievo Irpef. 

L’importo ed il reddito rilevante

Per avere diritto all’assegno di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l’anno 2021 non possono eccedere il valore di € 4.931,29.

Compatibilità con attività lavorativa

Ai sensi dell’articolo 3 della  legge 118/1971, affinchè il richiedente riceva l’assegno di invalidità civile non può svolgere alcuna attività nè di natura subordinata nè autonoma. Tuttavia, l’Inps ritiene che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite reddituale per l’ottenimento dell’assegno di invalidità civile non configuri uno svolgimento di attività lavorativa e che quindi l’interessato possa comunque ottenere il beneficio. 

La maggiorazione sociale

L’importo base dell’assegno di invalidità civile può subire un aumento di € 10,33 al mese (per tredici mensilità) qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo

c) L’indennità di accompagnamento: cos’è e quali sono le differenze con la pensione di invalidità (mutilati o invalidi totali)

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica in favore dei soggetti invalidi o mutilati per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Non prevede requisiti reddituali o di età. 

Come si chiede l’indennità di accompagnamento

Per poter richiedere l’indennità di accompagnamento, è necessario presentare domanda all’INPS, allegando il certificato medico rilasciato dal proprio medico attestante la condizione patologica del richiedente. L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2021 è pari a un importo che va da € 520,29 a € 522,1 al mese. 

Per i lavoratori inabili: le forme di pensioni previdenziali 

a) La pensione di inabilità previdenziale

Quando si ha una riconosciuta invalidità pari al 100% che impossibiliti il lavoratore allo svolgimento di attività lavorativa a qualsiasi titolo, è possibile chiedere la cosiddetta pensione di inabilità previdenziale. Si tratta di una prestazione di carattere economico, erogata in favore dei lavoratori, su domanda degli stessi, per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed è prevista dalla Legge 222/1984. Perché la domanda venga accolta, il richiedente deve avere almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, dei quali almeno 3 maturati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di natura subordinata che autonoma, anche se svolte all’estero. La prestazione è calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati ed è reversibile ai superstiti.

b) L’assegno ordinario di invalidità 

L’assegno ordinario di invalidità, regolato dalla legge 222/1984, si configura in una prestazione economica non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. La Legge, affinché venga riconosciuto il diritto all’assegno richiede che il lavoratore abbia versato cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda.

La prestazione previdenziale viene riconosciuta per un periodo di tre anni ed è riconfermabile, su domanda del titolare, per ulteriori tre anni se permangano le condizioni medico-legali. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione. Non esiste un importo fisso, in quanto varia al numero e alla quantità dei contributi di ciascun soggetto.

Gli importi aggiornati delle varie prestazioni sono consultabili sul sito dell’INPS.

La disamina delle erogazioni pensionistiche per invalidi che abbiamo riassunto in questo articolo, non è comunque esaustiva.

Leggi speciali, infatti, prevedono ulteriori erogazioni per i minori invalidi, i ciechi civili, i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi. Esistono poi delle ulteriori agevolazioni fiscali, quali per esempio le esenzioni delle spese sanitarie, gli sgravi fiscali per l’acquisto di autoveicoli, ed il rilascio del contrassegno.

”Livia Passalacqua – Studio Legale Poretti – Passalacqua”

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